Comune di Santa Maria di Sala
Città Metropolitana di Venezia

RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM ABROGATIVO #PERMIOFIGLIOSCELGOIO

Pubblicata il 27/03/2025

Si comunica che presso l'Ufficio Servizi Demografici è attiva la raccolta firme, entro il 15/06/2025, per i tre quesiti inerenti il referendum abrogativo #permiofiglioscelgoio:

«Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta gia' citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 1 comma 1 limitatamente alle parole "obbligatorie e"; art. 1 comma 1-bis limitatamente alle parole "obbligatorie e"; art. 1 comma 1-ter; art. 1 comma 2 limitatamente alle parole "obbligo della" nel primo periodo nonche' limitatamente alla frase "all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo" nel secondo periodo; art. 1 comma 2-bis limitatamente alla parola "obbligatori"; art. 1 comma 3; art. 1 comma 4 limitatamente al seguente periodo "In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'eta'. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome."; art. 1 comma 6-ter limitatamente alle parole "per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione"; art. 4-bis comma 1 limitatamente al periodo "e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del presente decreto."; art. 5 comma 1 limitatamente ad entrambe le parole "obbligatorie" tutte contenute nell'ultimo capoverso?»


«Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta gia' citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 3 comma 1 limitatamente al periodo ", ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguira' le vaccinazioni obbligatorie"; art. 3 comma 2; art. 3 comma 3; art. 3-bis comma 2 limitatamente al seguente periodo "completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente"; art. 3-bis comma 3 limitatamente al periodo "ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3"; art. 3-bis comma 4 limitatamente al seguente periodo ", qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia' attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale," nonche' limitatamente al seguente periodo: "e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'art. 1, comma 4"; art. 3-bis comma 5 ?»


«Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta gia' citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 1 comma 2 limitatamente alla parola "Conseguentemente" nonche' limitatamente alle parole ", di norma e comunque nei limiti delle disponibilita' del Servizio sanitario nazionale," nonche' infine alle parole "o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione"; art. 1 comma 2-bis limitatamente alla parola "anche"?»

 

Il servizio è disponibile durante l'orario di apertura dello sportello, ovvero ai seguenti giorni e orari:
- Lunedì e Venerdì 10.00-12.30
- Martedì 10.00-12.30 / 15.00-18.45
- Giovedì 07.45-13.30


Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto