Comune di Santa Maria di Sala
Città Metropolitana di Venezia

Informativa IMU 2017

Informativa IMU-TASI 2017
 

Chi paga
Sono soggetti all’Imu i proprietari di immobili titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l’attività.

Cosa si paga
Sono assoggettati i seguenti immobili: fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Restano esclusi, come per gli anni dal 2013 al 2016, le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che continuano a pagare l’imposta, e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono, inoltre, esentati dal pagamento IMU:

  1. l’unità immobiliare appartenente a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dal socio assegnatario, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e l’unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, senza che siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  2. la casa coniugale assegnata al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, la quale deve avere la qualifica di abitazione principale per il coniuge assegnatario;
  3. A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" ( Decreto n. 47 del 28/03/2014 art. 9 – bis modificativo del Decreto 201/2011 istitutivo dell’IMU)
  4. I Fabbricati Rurali Strumentali di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cioè quelli normati    dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557).
  5. I Fabbricati Merce costruiti e destinati dall’impresa alla vendita, finchè permane tale destinazione e non siano locati.
  6. Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale. Sono esentati anche quei terreni posseduti dalle società agricole con la qualifica IAP da almeno un socio iscritto nella gestione previdenziale agricola.
  7. Unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica»

Quanto e quando si versa

Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2016 è effettuato in due rate, pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 18 dicembre ( o un’unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno, del medesimo anno d'imposta). La base imponibile dei fabbricati è costituita dalla rendita catastalemaggiorata del 5%, mentre la base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale maggiorato del 25%; ad entrambe vanno poi moltiplicati i seguenti coefficienti:

Tipo immobile Categorie Catastali  Coefficienti
Abitazioni Gruppo A, tranne gli A/10 160
Uffici A/10 80
Collegi, scuole, caserme ecc Gruppo B 140
Negozi C/1 55
Garage, posto auto, magazzini, tettoie ecc C/2, C/6 e C/7 160
Laboratori artigianali, palestre ecc C/3, C/4 e C/5 140
Capannoni industriali, centri comm., alberghi, teatri ecc. (compresi i fabb. rurali strumentali) Gruppo D, esclusi i D/5 65
Istituti di credito, cambio e assicurazioni D/5 80
Terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di cui all'articolo 1 del D. Lgs. del 29/03/04, n. 99   75
Terreni posseduti da altri soggetti   135

 La base imponibile per le aree edificabili è costituita dal valore  venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n.504/1992 (per i valori di riferimento consultare nel sito istituzionale del Comune, la rubrica “Imposta Municipale Unica-Valori Aree Edificabili”; si consiglia comunque di chiedere informazioni al personale dell’Uff. Tributi).

Il versamento dell’imposta IMU anno 2017deve essere calcolato utilizzando le aliquote e detrazioni stabilite nell’allegato A della Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2016, riportate nel prospetto sottostantee:

Tipologia immobile Aliquota Detrazione
Abitazione Principale e relative pertinenze e immobili assimilati all’abitazione principale  categoria A1, A8 e A9 0,4 % 200,00 per immobile
Abitazioni e pertinenze date in uso gratuito* 0,65 %  
Altri fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili 0,93%  
Fabbricati categoria D 0,76% allo Stato 0,17% al Comune  

* Uso gratuito come stabilito dall’art. 12 del Reg. Comunale (Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/14) 

Per il calcolo dell’imposta dovuta, in aggiunta ai servizi offerti dall’Ufficio Tributi, può essere utilizzata l’applicazione presente sulla homepage del sito internet del comune denominata “CALCOLO IUC 2017”, posta nel menu di destra.

Aliquota agevolata 6,5 x 1000 per USO GRATUITO "Comunale"

art. 12 Reg. Com.


Dall’anno 2014 , per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ed eventuali pertinenze, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta è stabilita un’aliquota agevolata alle seguenti condizioni:

  1. il soggetto proprietario deve essere una persona fisica;
  2. il comodato può essere concesso solo da genitori a figli e viceversa;
  3. il concedente deve essere titolare di un autonomo diritto di proprietà pieno ed esclusivo, anche in quota purché non in comproprietà con il comodatario, sull’immobile principale oggetto di comodato ( non applicabile all’usufrutto o altro diritto reale di godimento);
  4. il comodatario deve avere residenza anagrafica e dimora nell’immobile principale;
  5. l’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare eventualmente posseduta e ad una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali previste per quest’ultima fattispecie (C/6, C7, C/2) e limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono i requisiti richiesti.

Per tale agevolazione il contribuente deve presentare apposita dichiarazione.

Riduzione base imponibile del 50% per USO GRATUITO "Statale"

c.10 L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)

A partire dall’anno 2016, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ed eventuali pertinenze, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso), concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea retta, che la usano come abitazione principale, sempre che il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempre non di lusso.

Per tale agevolazione il contribuente deve presentare apposita dichiarazione.

Le agevolazioni per i comodati d’uso “Comunale e Statale” possono coesistere sempre nel rispetto dei principi che li regolano.

ATTENZIONE, nel caso si utilizzi l'applicazione CALCOLO IUC 2017, per calcolare l'imposta dovuta per una posizione contributiva che ha immobili concessi in comodato d'uso si deve:

A) Per il solo uso gratuito STATALE selezionare, come tipologia immobile, la voce "ALTRI IMMOBILI" +, nel campo proprietario/inquilino, la voce "PROPRIETARIO CON COMODATARIO IN POSSESSO DI REQUISITI -50%".

B) Per il solo uso gratuito COMUNALE selezionare, come tipologia immobile, la voce "COMODATO IN USO GRATUTO" +, nel campo proprietario/inquilino, la voce  "PROPRIETARIO".

C) Per entrambi i casi, uso gratuito STATALE + uso gratuito COMUNALE, selezionare, come tipologia immobile, la voce "COMODATO IN USO GRATUITO" +,  nel campo proprietario/inquilino, la voce "PROPRIETARIO CON COMODATARIO IN POSSESSO DI REQUISITI -50%".

 Come si versa

Il pagamento deve essere effettuato solo con modello F24, a tal proposito si precisa che il codice catastale del Comune di Santa Maria di Sala è I242. I modelli F24 sono reperibili presso gli Uffici Postali, Istituti di credito e Uffici Comunali dedicati. I codici tributo da indicare sul modello F24 sono:

Tipologia immobile Cod. Tributo per il COMUNE
Abitazione principale e pertinenze 3912
Terreni 3914
Aree Edificabili 3916
Altri Fabbricati e Abitazioni date in Uso Gratuito 3918
Fabbricati Categoria D (quota 0,17%) 3930
  Cod. Tributo per lo STATO
Fabbricati Categoria D ( quota 0,76%) 3925

Si ricorda che l’importo di ciascun versamento deve essere arrotondato all’ euro per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 centesimi, ovvero per difetto, se inferiore o uguale a detto importo. Non si fa luogo al pagamento quando l’importo totale dell’imposta annua dovuta è inferiore ad € 6,00.

Riduzioni

  1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. La base imponibile è ridotta del 50% peri fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; si consiglia di chiedere informazioni sui requisiti richiesti dall’art.13 del Reg. Com.
  3. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati concessi in comodato d’uso (c. 10, art. 1, L. 208/2015) nel rispetto dei requisiti di legge sopra indicati. Si ricorda l’obbligo di presentare apposita dichiarazione per usufruire di tale riduzione.
  4. Ai sensi dei c. 53,54, art. 1, L. 208/2015, l’imposta dovuta, calcolata con le aliquote deliberate dal Comune, per gli immobili locati a canone agevolato/concordato (legge 431/1998), per entrambi i tributi IMU e TASI, è ridotta del 25%.

Si ricorda l’obbligo di presentare apposita dichiarazione per fruire delle suddette riduzioni qualora L’Ente sia impossibilitato, o non abbia la possibilità, di venirne a conoscenza.

Dichiarazione I.M.U.

I soggetti passivi devono presentare  Dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato Decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Al fine di agevolare i contribuenti di Santa Maria di Sala è disponibile il servizio “CALCOLO IUC 2017”per il calcolo delle componenti IMU e  TASI attivato presso la home page del sito del Comune di Santa Maria di Sala al seguente indirizzo:http://www.riscotel.it/calcoloiuc2017/?comune=I242

Esempi di calcolo

Esempio: immobile adibito ad abitazione principale e possesso al 100%  per 12 mesi, non esente perché di categoria A8.

Tipo immobile Rendita catastale Coeff.  di rivalutaz. Moltipli-catore Imponibile IMU Aliquota Imposta annua Detraz. Abitaz. Dovuto
Abitazione 420,00€ 5% 160 70.560,00 0,4% 282,24 200,00 € 82,24€
Garage 50,00€ 5% 160 8.400,00 0,4% 33,60   33,60€
              Totale 115,84€

Imposta annua dovuta = ((rendita catastale + rendita garage)+5%)x160x0,4%) - detraz. abitaz. Princ.

Esempio: terreni agricoli, non posseduti e condotti da IAP e Colt. Dir., con possesso al 50%  per 12 mesi.

Tipo immobile Reddito dominicale Coeff.  di rivalutaz. Moltipli-catore Imponibile IMU

Quota

Aliquota

Imposta

annua

Dovuto

annuo

Terreno A 15,76€ 25% 135 2659,50€ 50% 0,93% 24,72€ 24,72€
Terreno B 18,50€ 25% 135 3121,87€ 50% 0,93% 29,04€ 29,04€
                53,76 €

Imposta annua dovuta = (somma dei redditi dominicali)+25%)x135x50%x0,93%).

Esempio: area edificabile con possesso al 100%  per 12 mesi.

Tipo immobile Valore Venale Coeff.  di rivalutaz. Moltipli-catore Imponibile IMU

Quota

Aliquota

Imposta

annua

Dovuto
Terreno A 15.000,00€     15.000,00 100% 0,93% 139,50€ 139,50€
                139,50€

Imposta annua dovuta = Valore venale x 100% x 0,93%.

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