Comune di Santa Maria di Sala
Città Metropolitana di Venezia

Informativa IMU 2014

Chi paga
Sono soggetti all’Imu i proprietari di immobili titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l’attività. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Cosa si paga
Sono assoggettati i seguenti immobili: fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Fabbricati: restano esclusi come nel 2013 le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che continuano a pagare l’imposta, e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per l relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Gli immobili assimilati per legge o per regolamento all’abitazione principale sono:

1.      l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dal socio assegnatario;

2.     l’unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, senza che siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

3.     i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008;

4.     la casa coniugale assegnata al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi;

5.     l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Regolamento del 29/04/2014);

6.     l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che la stessa non risulti locata (Regolamento del 29/04/2014).

Per beneficiare di tali equiparazioni all’abitazione principale è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Fabbricati categoria D: la Legge di Stabilità 2013 ( art 1, c.380, legge n. 228/2012) ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard 0,76%; questo significa che per tali immobili l’imposta va suddivisa applicando alla base imponibile l’aliquota “standard” dello 0,76% a favore dello Stato e l’aliquota dello 0,17 % a favore del Comune.

Per i Terreni Agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore passa da 110 a 75. Rimane confermato a 135 il moltiplicatore per gli altri terreni.

I Fabbricati Rurali Strumentali di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cioè quelli normati dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557), sono esentati dal pagamento dell’IMU, ai sensi dell’art.1, comma 708 della L.147/2013, a partire dal 01.01.2014;

I Fabbricati Merce  costruiti e destinati dall’impresa alla vendita, finchè permane tale destinazione e risultano in ogni caso non locati, sono esentati dal pagamento dell’IMU, ai sensi dell’art.13, comma 9 bis del D.L. 201/2011, a partire dal 01.01.2014.

Novità 2014 Agevolazione sul Comodato Uso Gratuito 

Dal 1 gennaio 2014 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ed eventuali pertinenze, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta, può essere stabilita un’aliquota agevolata, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, alle seguenti condizioni:

a) il soggetto proprietario deve essere una persona fisica;

b) il comodato può essere concesso solo da genitori a figli e viceversa;

c) il concedente deve essere titolare di un autonomo diritto di proprietà pieno ed esclusivo, anche in quota

purché non in comproprietà con il comodatario, sull’immobile principale oggetto di comodato ( non applicabile

all’usufrutto o altro diritto reale di godimento);

d) il comodatario deve avere residenza anagrafica e dimora nell’immobile principale;

e) l’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare eventualmente posseduta e ad una pertinenza per

ciascuna delle categorie catastali previste per quest’ultima fattispecie (C/6, C7, C/2) e limitatamente al periodo

dell’anno durante il quale sussistono i requisiti richiesti.

Per tale agevolazione il contribuente deve presentare apposita dichiarazione.

Quanto e quando si versa

Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2014 è effettuato in due rate, pari al 50% dell’imposta complessivamente dovuta, scadenti la prima il 16 giugno 2014 e la seconda il 16 dicembre 2014. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta annuale complessivamente dovuta in un’unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno 2014.

La base imponibile dei fabbricati è costituita dalla rendita catastale maggiorata del 5%, alla quale si devono moltiplicare i seguenti coefficienti: 

Tipo immobile

Categorie Catastali 

Coefficienti

Abitazioni

Gruppo A, tranne gli A/10

160

Uffici

A/10

80

Collegi, scuole, caserme ecc

Gruppo B

140

Negozi

C/1

55

Garage, posto auto, magazzini, tettoie ecc

C/2, C/6 e C/7

160

Laboratori artigianali, palestre ecc

C/3, C/4 e C/5

140

Capannoni industriali, centri comm., alberghi, teatri ecc. (compresi i fabb. rurali strumentali)

Gruppo D, esclusi i D/5

65

Istituti di credito, cambio e assicurazioni

D/5

80

La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale maggiorato del 25% al quale si devono moltiplicare i seguenti coefficienti:

Tipologia

Coefficienti

terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di cui all'articolo 1 del D. Lgs. del  29/03/04, n. 99

75

terreni posseduti da altri soggetti

135


La base imponibile per le aree edificabiliè costituita dal il valore  venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n.504/1992 ( vedi appendice finale per valori di riferimento Giunta comunale).

Il versamento dell’imposta IMU anno 2014 deve essere calcolato utilizzando le aliquote e detrazioni stabilite con Deliberazione di Consiglio comunale n.26 del 29/04/2013, riportate nel prospetto sottostante:

 

Tipologia immobile

Aliquota

Detrazione

Abitazione Principale e relative pertinenze e immobili assimilati all’abitazione principale  categoria A1, A8 e A9

0,4 %

200,00 €

Abitazioni e pertinenze date in uso gratuito

0,65 %

 

Altri fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili

0,93%

 

Fabbricati categoria D

0,76% allo Stato

0,17% al Comune

 

Come si versa

Il pagamento deve essere effettuato solo con modello F24, a tal proposito si precisa che il codice catastale del Comune di Santa Maria di Sala è I242.

I modelli F24 sono reperibili presso gli Uffici Postali, Istituti di credito e Uffici Comunali dedicati.

I codici tributo da indicare sul modello F24 sono:

Tipologia immobile

Cod. Tributo per il COMUNE

Abitazione principale e pertinenze

3912

Terreni

3914

Aree Edificabili

3916

Altri Fabbricati e Abitazioni date in Uso Gratuito

3918

Fabbricati Categoria D (quota 0,17%)

3930

 

Cod. Tributo per lo STATO

Fabbricati Categoria D ( quota 0,76%)

3925

Si ricorda che l’importo di ciascun versamento deve essere arrotondato all’ euro per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 centesimi, ovvero per difetto, se inferiore o uguale a detto importo. Non si fa luogo al pagamento quando l’importo totale dell’imposta annua dovuta è inferiore ad € 6,00.

Appendice

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 specificato nella precedente tabella, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purche' dai  medesimi  condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente al valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte  di  valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;  

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte  di  valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte  di  valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;

Per le aree fabbricabili il valore da dichiarare e su cui calcolare l’imposta è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. I valori, a titolo indicativo, da applicarsi alle aree edificabili per l’anno 2014, sono riportati, in estratto, a termine della presente informativa. Si consiglia comunque di chiedere informazioni al personale dell’Uff. Tributi.

Riduzioni

La base imponibile è ridotta al 50% per:

1.      i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2.     i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; si consiglia di chiedere informazioni sui requisiti richiesti dall’art.13 del Reg. Com.;

Al fine di agevolare i contribuenti di Santa Maria di Sala è disponibile il servizio “IUC on line” per il calcolo della componente IMU attivato presso la home page del sito del Comune di Santa Maria di Sala al seguente indirizzo:http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=I242

Si evidenzia che il contribuente può venire a conoscenza delle rendite catastali degli immobili utilizzando il servizio offerto nel sito internet dell’Agenzia del Territorio (http://www.agenziaterritorio.it/?id=1267), oppure accedendo anche dal link presente nella pagina dedicata all’I.M.U. nel sito del Comune di Santa Maria di Sala. Per usufruire di tale servizio è necessario seguire le indicazioni, conoscere il proprio codice fiscale e i dati catastali (fogli-particella-subalterno) dei propri immobili.

Dichiarazione IUC componente - I.M.U.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Tabella Riassuntiva

Categoria

Prima rata

Seconda rata

Aliquota

CodiceTributo

Abitazione principale

Esente

Esente

 

 

Abitazione principale A1 A8 e A9

16/06/2014

16/12/2014

0,4%

3912

Abitazioni principali date in uso gratuito

16/06/2014

16/12/2014

0,65%

3918

Altri fabbricati

16/06/2014

16/12/2014

0,93%

3918

Immobili Merce

Esente

Esente

 

 

Fabbricati Cat. D “Comune”

16/06/2014

16/12/2014

0,17%

3925

Fabbricati Cat. D. “Stato”

16/06/2014

16/12/2014

0,76%

3930

Fabbricati Rurali

Esente

Esente

 

 

Terreni Agricoli

16/06/2014

16/12/2014

0,93%

3914

Aree Edificabili

16/06/2014

16/12/2014

0,93%

3916


Esempi di calcolo

Esempio: immobile adibito ad abitazione principale e possesso al 100%  per 12 mesi, non esente perché di categoria A8.

   Tipo immobile

Rendita catastale

Coeff.  di rivalutaz.

Moltipli-catore

Imponibile IMU

Aliquota

Imposta annua

Detraz. Abitaz.

Dovuto

Abitazione

420,00€

5%

160

70.560,00

0,4%

282,24

200,00 €

82,24€

Garage

50,00€

5%

160

8.400,00

0,4%

33,60

 

33,60€

 

 

 

 

 

 

 

Totale

115,84€

    Imposta annua dovuta = ((rendita catastale + rendita garage)+5%)x160x0,4%) - detraz. abitaz. Princ.

     Esempio: immobile adibito a seconda casa con possesso al 100%  per 12 mesi.

Tipo immobile

Rendita catastale

Coeff.  di rivalutaz.

Moltiplicatore

Imponibile

IMU

Quota

 

Aliquota

Imposta

annua

Dovuto

Abitazione

420,00€

5%

160

70.560,00

100%

0,93%

656,21€

656,21€

Garage

50,00€

5%

160

8.400,00

100%

0,93%

78,12€

78,12€

 

 

 

 

 

 

 

 

734,33€

    Imposta annua dovuta = ((rendita catastale + rendita garage)+5%)x160x0,93%)

    Esempio: terreni agricoli, non posseduti e condotti da IAP e Colt. Dir., con possesso al 50%  per 12 mesi.

     Tipo immobile

Reddito dominicale

Coeff. 

di rivalutaz.

    Moltiplicatore

Imponibile

IMU

Quota

 

Aliquota

Imposta

annua

Dovuto

annuo

Terreno A

15,76€

25%

135

2659,50€

50%

0,93%

24,72€

24,72€

Terreno B

18,50€

25%

135

3121,87€

50%

0,93%

29,04€

29,04€

 

 

 

 

 

 

 

 

53,76 €

    Imposta annua dovuta = (somma dei redditi dominicali)+25%)x135x50%x0,93%).

     Esempio: area edificabile con possesso al 100%  per 12 mesi.

   Tipo   immobile

   Valore Venale

Coeff. 

  di rivalutaz.

    Moltiplicatore

Imponibile IMU

Quota

 

Aliquota

Imposta

annua

Dovuto

Terreno A

15.000,00€

 

 

15.000,00

100%

0,93%

139,50€

139,50€

 

 

 

 

 

 

 

 

139,50€

     Imposta annua dovuta = Valore venale x 100% x 0,93%.


Per eventuali ed ulteriori informazioni e delucidazioni è possibile rivolgersi al personale dell’Ufficio Tributi (durante gli orari e i giorni di ricevimento in calce riportati), consultare la normativa di riferimento e il Regolamento Comunale sull’’Imposta Municipale Unica  presso il sito internet del Comune di Santa Maria di Sala al seguente indirizzo: http://www.santamariadisala.gov.it/


 

  • Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011
  • Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 (Decreto Salva Italia)
  • L. n. 214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. 201/11
  • Decreto Legge n. 16 del 02/03/2012
  • L. n. 44 del 26/04/2012 di conversione del D.L. 16/2012
  • Legge 27 dicembre 2014,  n.147

I riferimenti normativi Comunali che regolano l’Imposta Municipale sono:

  • Regolamento Comunale
  • Aliquote e detrazioni
  • Criteri per la determinazione dei valori delle aree edificabili


Collegamenti istituzionali utili:

  • Agenzia del Territorio
  • Consultazione rendite catastali
  • Agenzia delle Entrate
  • IFEL
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