Comune di Santa Maria di Sala
Città Metropolitana di Venezia

Imposta Municipale Unica 2022

INFORMATIVA IMU 2022
Legge n. 160 del 27/12/2019 (art. 1 co. 738-783)
Premessa:
A  decorrere  dall'anno  2020,  l'imposta  unica  comunale (I.U.C.),che si componeva di IMU + TASI,  di  cui  all'articolo  1, comma  639,  della  Legge  n. 147 del 27/12/2013, è  abolita,rimane in vigore quanto disposto per la TARI. La nuova Imposta Municipale Unica (I.M.U.) è  disciplinata  dalle  disposizioni  di  cui  ai co. da 739 a 783 della L. 160/2019 (Finanziaria 2020).
 
Chi paga
I possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
 
Cosa si paga
Sono assoggettati i seguenti immobili:
-Le abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Fabbricati: si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente;      
- Terreni agricoli: si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
- Area Fabbricabile: si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole.
- Fabbricato oggetto di interventi edilizi: In caso di demolizione, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del DPR 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è utilizzato.
 
Cosa non si paga
Sono escluse dal presupposto, come l’esenzione che operava per gli anni dal 2013 al 2019, le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che continuano a pagare l’imposta, e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare*. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
*(modificato da D.L. 146 del 21/10/2021 con effetto dal 01/01/2022)
 
Sono altresì escluse, dal presupposto impositivo, le seguenti assimilazioni all’abitazione principale:
  1. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  4. La casa familiare, che soddisfa i requisiti di abitazione principale, assegnata al genitore affidatario di figli minori, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
 
Sono invece esenti dal pagamento dell’imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
  1. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  2. i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
  3. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
  4. i terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori diretti (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP), comprese le società agricole.
 
Novità dall’anno 2020,  sono soggetti al pagamento:
  1. I Fabbricati Rurali Strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557).
  2. I Fabbricati Merce, costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. A decorrere dal 01/01/2022, tali fabbricati, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, saranno esenti dall'IMU.
 
Quanto e quando si versa
Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2022 è effettuato in due rate, la prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2021. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote. La prima rata scade il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. È facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro la scadenza della prima rata.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
 
 La base imponibile dei fabbricati è costituita dalla rendita catastale maggiorata del 5%, mentre la base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale maggiorato del 25%; ad entrambe vanno poi moltiplicati i seguenti coefficienti:
Tipo immobile Categorie Catastali  Coefficienti
Abitazioni Gruppo A, tranne gli A/10 160
Uffici A/10 80
Collegi, scuole, caserme ecc Gruppo B 140
Negozi C/1 55
Garage, posto auto, magazzini, tettoie ecc C/2, C/6 e C/7 160
Laboratori artigianali, palestre ecc C/3, C/4 e C/5 140
Capannoni industriali, centri comm., alberghi, teatri ecc. (compresi i fabb. rurali strumentali) Gruppo D, esclusi i D/5 65
Istituti di credito, cambio e assicurazioni D/5 80
Terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di cui all'articolo 1 del D. Lgs. del 29/03/04, n. 99   75
Terreni posseduti da altri soggetti   135
 
 
La base imponibile per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. (per i valori di riferimento consultare il sito istituzionale del Comune, nella pagina dedicata all’imposta; si consiglia comunque di chiedere informazioni al personale dell’Uff. Tributi).
 
Il versamento dell’imposta IMU anno 2022 deve essere calcolato utilizzando le aliquote e detrazioni stabilite nella Delibera di Consiglio Comunale n.61 del 15/12/2021 riportate nel prospetto sottostante:

Per il calcolo dell’imposta dovuta, in aggiunta ai servizi offerti dall’Ufficio Tributi, può essere utilizzata l’applicazione presente sulla homepage del sito internet del comune denominata “CALCOLO IMU 2022”, vedi la sezione aree tematiche.
 
Riduzioni e agevolazioni
  1. Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  2. Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
  3. Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato (uso gratuito Statale) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
  4. Riduzione del 50%, c.48, art.1, L. n. 178/20 (Legge di Bilancio 2021), per i soggetti, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, per l’immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto che non sia in affitto o in comodato d’uso.
  5. Riduzione del 25% dell’imposta dovuta, calcolata con le aliquote deliberate dal Comune, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 09/12/1998. Si evidenzia che è obbligatorio avere l’attestazione di conformità da parte di una delle Associazioni di categoria (vedi art. 1, c.8 D.M. 16/01/2017 che modifica l’art.2, c.3 della L. 431/98). Si ricorda altresì di presentare apposita dichiarazione per attestare tale condizione e per fruire delle suddette riduzioni qualora L’Ente sia impossibilitato, o non abbia la possibilità, di venirne a conoscenza.
  6. L’aliquota è ridotta al 0,76% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ed eventuali pertinenze, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito (uso gratutito Comunale) ai parenti di primo grado in linea retta è stabilita un’aliquota agevolata alle seguenti condizioni: il soggetto proprietario deve essere una persona fisica; il comodato può essere concesso solo da genitori a figli e viceversa; il concedente deve essere titolare di un autonomo diritto di proprietà pieno ed esclusivo, anche in quota purché non in comproprietà con il comodatario, sull’immobile principale oggetto di comodato ( non applicabile all’usufrutto o altro diritto reale di godimento); il comodatario deve avere residenza anagrafica e dimora nell’immobile principale; l’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare eventualmente posseduta e ad una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali previste per quest’ultima fattispecie (C/6, C7, C/2) e limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono i requisiti richiesti. Per tale agevolazione il contribuente deve presentare apposita dichiarazione.
 
Come si versa
Il pagamento deve essere effettuato solo con modello F24, a tal proposito si precisa che il codice catastale del Comune di Santa Maria di Sala è I242. I modelli F24 sono reperibili presso gli Uffici Postali, Istituti di credito e Uffici Comunali dedicati. I codici tributo da indicare sul modello F24 sono:
Tipologia immobile Cod. Tributo per il COMUNE
Abitazione principale e pertinenze 3912
Terreni 3914
Aree Edificabili 3916
Altri Fabbricati e Abitazioni date in Uso Gratuito 3918
Fabbricati Categoria D (quota 0,28%) 3930
  Cod. Tributo per lo STATO
Fabbricati Categoria D ( quota 0,76%) 3925
 
Si ricorda che l’importo di ciascun versamento deve essere arrotondato all’ euro per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 centesimi, ovvero per difetto, se inferiore o uguale a detto importo. Non si fa luogo al pagamento quando l’importo totale dell’imposta annua dovuta è inferiore ad € 6,00.
 
Dichiarazione I.M.U.
Il comma 769 della L. 160/2019, stabilisce che debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica “entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”. Si  ricorda  che,  ai  sensi  dell’art.  3-quater  del  D.  L.  30/04/2019,  n.  34,  convertito dalla L. 28/06/2019, n. 58, che ha esonerato dall’obbligo dichiarativo nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione il possessore dell’immobile locato a canone concordato di cui alla L. 09/12/1998, n. 431 o concesso in comodato gratuito alle condizioni prescritte dalla legge.
 La dichiarazione va effettuata utilizzando il  modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30/10/2012, la stessa ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili.

FOCUS IMU
 
- Fabbricati Collabenti (cat. F/2): la mancanza della rendita catastale non consente più di ritenere questi immobili "fabbricati". Saranno soggetti alla nuova Imu considerando come base imponibile l'area fabbricabile sottostante se lo strumento urbanistico ne prevede il recupero.
- Area di Pertinenza: per escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali è ora necessario che sia classificata come pertinenza catastale e urbanistica. La particella catastale del terreno deve: coincidere con quella del fabbricato, deve essere accatastata insieme al fabbricato e deve far parte dello stesso lotto edificatorio su cui insiste il fabbricato.
- Terreno agricolo: si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.  
- Titolarità di più soggetti passivi: in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
- Abitazione principale e nucleo familiare con residenze distinte: con la modifica operata dal D.L. 146/2021, valevole dal 01/01/2022, è stata estesa la possibilità di scegliere qual è l’immobile destinato ad abitazione principale, nel caso i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili distinti. Tale scelta, che deve essere conforme ai criteri per l’individuazione dell’abitazione principale, deve essere fatta presentando apposita dichiarazione IMU e barrare il campo 15 relativo alla voce “Esenzione”, indicando nelle annotazioni la motivazione.
- Immobili in Leasing: Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.  
- Diritto di abitazione per assegnazione della casa familiare: È soggetto passivo il genitore assegnatario della casa familiare a seguito provvedimento del giudice che costituisce diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli minori.
- Riduzione del 50% per i soggetti, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, per l’immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto che non sia in affitto o in comodato d’uso.
 
Esempi di calcolo
 
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