La Variazione delle Generalità del Cittadino non Italiano
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 218/1995, solo lo Stato di appartenenza del cittadino non italiano può stabilire con quali criteri quest’ultimo debba essere identificato; ciò significa che, qualora il cittadino non italiano sia interessato da una variazione delle proprie generalità in applicazione delle leggi dello Stato di appartenenza, l’ufficiale d’anagrafe, a seguito di richiesta da parte dell’interessato e in seguito all’esibizione di opportuna documentazione, prende atto di tale variazione e provvede a recepirla nelle registrazioni anagrafiche mediante l’adozione di apposito provvedimento.La documentazione necessaria ai fini dell’emanazione di tale provvedimento può essere:
- Passaporto (o documento equipollente) o documento di identità valido per l’espatrio, da cui si rilevino le nuove generalità;
- Attestazione consolare;
- Qualunque altro documento ritenuto utile allo scopo (ad esempio, certificato di nascita), debitamente tradotto in italiano e legalizzato/apostillato.