Comune di Santa Maria di Sala
Città Metropolitana di Venezia

Imposta Unica Comunale ( IUC )

Con l'approvazione della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 pubblicata nella G.U. n. 302 del 27.12.2013), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC)*. L'imposta si basa su due presupposti impositivi:
- il possesso di immobili;
- l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.
e si compone:
- dell'imposta municipale propria (IMU), che non riguarderà le abitazioni principali purchè non di lusso (categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
- di una tassa sui servizi indivisibili (TASI);
- della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI), che sostituisce la Tares e la maggiorazione statale sui servizi indivisibili.

Il Comune  ha adottato i necessari Regolamenti e determinato le aliquote, le tariffe, nonché il numero e le scadenze di pagamento ( vedi specifiche componenti)
 

IUC

Chi paga

Esclusioni

1.IMU-Imposta municipale unica

possessore

Escluse le abitazioni principali non di pregio e delle relative pertinenze e gli immobili destinati all’attività agricola

Servizi

   

2.TASI -Tributo per i servizi indivisibili

possessore utilizzatore

Escluse le abitazioni principali non di pregio e delle relative pertinenze e gli immobili destinati all’attività agricola

3.TARI -Tributo asporto rifiuti solidi urbani

utilizzatore

 
 

*639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di asporto rifiuti

L’IMU

Mantiene il medesimo regime applicativo del 2013, con esenzione dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9.

Rimane invariata la quota a favore dello Stato del gettito dell’imposta dovuta dai possessori di fabbricati di Cat. D, nei limiti dell’aliquota di base del 7,6 per mille, con possibilità per i Comuni di maggiorare tale aliquota fino al 10,6 per mille, con attribuzione all’Ente locale del solo gettito derivante dalla maggiorazione dell’aliquota di base.

La TASI

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale, i fabbricati rurali strumentali (aliquota massima agevolata non superiore all’l°/°°)

La base imponibile del nuovo tributo è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, vale a dire il valore dell’immobile determinato in base alla rendita catastale, al reddito dominicale per i terreni o al valore di mercato per le aree edificabili.

E’ il Comune, con propria delibera, a stabilire la misura del tributo variabile dall’1%0 al 2,5% ed a stabilire, in caso di utilizzo dell’immobile da parte di un soggetto diverso dal proprietario, la quota d’imposta da porre a carico dell’utilizzatore, da comprendersi fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, il restante è a carico del proprietario.

Novità 2016

Con il comma 14 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), è stata introdotta l’esenzione dal pagamento della Tassa per gli immobili destinati ad abitazione principale (tranne le categorie A/1-A/8-A/9) e alle relative pertinenze, nella misura massima di una u.i. appartenente alle categorie C/2-C/6-C/7. Tale esenzione è prevista anche per la quota spettante anche al detentore (inquilino/comodatario), per la sola quota a lui spettate (10%), se utilizza tale immobile come propria abitazione principale.

La Legge 147/2013 prevede che il regolamento comunale individui i servizi indivisibili, dando indicazione analitica, per ciascuno ditali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

La TARI

La nuova disciplina prevede che i Comuni possano decidere di applicare la TARI commisurando le tariffe ai criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 (mantenendo in sostanza le stesse modalità applicative della TARES inizialmente prevista dall’art. 14 del Decreto Monti), oppure utilizzare, per la determinazione delle tariffe, dei criteri alternativi basati sul principio comunitario “chi inquina paga”, su cui era stata costruita anche la precedente disciplina della TARES semplificata, introdotta con l’art. 5 del D.L. 102/201 3, convertito in L. 124/2013.

La disciplina della TARI conferma l’obbligo per i Comuni di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi delle discariche.

In tal senso, si ribadisce che i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

  • utenza domestica: il numero di occupanti è considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti;
  • utenza domestica condotta da soggetti non residenti: si applica una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell’immobile);
  • creazione di una specifica sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private;
  • creazione una specifica sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

In analogia con la TARES semplificata del 2013, il Comune potrà deliberare riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste a livello normativo, la cui copertura potrà essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa derivanti dalla fiscalità generale del Comune e non potranno eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio.

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