Comune di Santa Maria di Sala
Città Metropolitana di Venezia

Imposta Municipale Unica 2020


IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (Legge n. 160 del 27/12/2019)
pdf informativa aggiornata al 29/01/2021


Premessa:
A  decorrere  dall'anno  2020,  l'imposta  unica  comunale (I.U.C.),che si componeva di IMU + TASI,  di  cui  all'articolo  1, comma  639,  della  Legge  n. 147 del 27/12/2013, è  abolita,rimane in vigore quanto disposto per la TARI. La nuova Imposta Municipale Unica (I.M.U.) è  disciplinata  dalle  disposizioni  di  cui  ai co. da 739 a 783 della L. 160/2019 (Finanziaria 2020).
 
Chi paga
I possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
 
Cosa si paga
Sono assoggettati i seguenti immobili:
-Le abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Fabbricati: si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente
- Terreni agricoli: si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
- Area Fabbricabile: si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole.
- Fabbricato oggetto di interventi edilizi: In caso di demolizione, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del DPR 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è utilizzato.
 
Cosa non si paga
Sono escluse dal presupposto, come l’esenzione che operava per gli anni dal 2013 al 2019, le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che continuano a pagare l’imposta, e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 
Sono altresì escluse, dal presupposto impositivo, le seguenti assimilazioni all’abitazione principale:
  1. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  4. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
 
Sono invece esenti dal pagamento dell’imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
  1. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  2. i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
  3. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
  4. i terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori diretti (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP), comprese le società agricole.
 
Novità per l’anno 2020,  sono soggetti al pagamento:
  1. I Fabbricati Rurali Strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557).
  2. I Fabbricati Merce, costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. A decorrere dal 01/01/2022, tali fabbricati, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
 
Quanto e quando si versa
Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2020 è effettuato in due rate, la prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote. La prima rata scade il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. È facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro la scadenza della prima rata.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
 
 La base imponibile dei fabbricati è costituita dalla rendita catastale maggiorata del 5%, mentre la base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale maggiorato del 25%; ad entrambe vanno poi moltiplicati i seguenti coefficienti:
 
Tipo immobile Categorie Catastali  Coefficienti
Abitazioni Gruppo A, tranne gli A/10 160
Uffici A/10 80
Collegi, scuole, caserme ecc Gruppo B 140
Negozi C/1 55
Garage, posto auto, magazzini, tettoie ecc C/2, C/6 e C/7 160
Laboratori artigianali, palestre ecc C/3, C/4 e C/5 140
Capannoni industriali, centri comm., alberghi, teatri ecc. (compresi i fabb. rurali strumentali) Gruppo D, esclusi i D/5 65
Istituti di credito, cambio e assicurazioni D/5 80
Terreni posseduti da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di cui all'articolo 1 del D. Lgs. del 29/03/04, n. 99   75
Terreni posseduti da altri soggetti   135
 
 
La base imponibile per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. (per i valori di riferimento consultare il sito istituzionale del Comune, nella pagina dedicata all’imposta; si consiglia comunque di chiedere informazioni al personale dell’Uff. Tributi).
 
Il versamento dell’imposta IMU anno 2020 deve essere calcolato utilizzando le aliquote e detrazioni stabilite nell’allegato A della Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 02/03/2020, riportate nel prospetto sottostante:
 
Tipologia immobile Aliquota Detrazione
Abitazione Principale e relative pertinenze e immobili assimilati all’abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 0,6 % 200,00 per immobile
Abitazioni e pertinenze date in uso gratuito COMUNALE 0,76 %  
Abitazioni e pertinenze date in uso gratuito STATALE 1,04 %  
Altri Fabbricati 1,04 %  
Terreni agricoli 9,3 %  
Aree edificabili 9,3 %  
Fabbricati di categoria D (esclusi D/10) 1,04 % (0,76% Stato e 0,28% Comune)  
Fabbricati rurali strumentali (compresi i D/10) 0,10 %  
Beni Merce 0,11 %  
  ( tabella variata al 29/01/2021)
 
 
Per il calcolo dell’imposta dovuta, in aggiunta ai servizi offerti dall’Ufficio Tributi, può essere utilizzata l’applicazione presente sulla homepage del sito internet del comune denominata “CALCOLO IMU 2020”, vedi la sezione aree tematiche.
 
Riduzioni e agevolazioni
  1. Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  2. Riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
  3. Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
  4. Riduzione del 25% dell’imposta dovuta, calcolata con le aliquote deliberate dal Comune, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 09/12/1998. Si evidenzia che è obbligatorio avere l’attestazione di conformità da parte di una delle Associazioni di categoria (vedi art. 1, c.8 D.M. 16/01/2017 che modifica l’art.2, c.3 della L. 431/98). Si ricorda altresì di presentare apposita dichiarazione per attestare tale condizione e per fruire delle suddette riduzioni qualora L’Ente sia impossibilitato, o non abbia la possibilità, di venirne a conoscenza.
 
Come si versa
Il pagamento deve essere effettuato solo con modello F24, a tal proposito si precisa che il codice catastale del Comune di Santa Maria di Sala è I242. I modelli F24 sono reperibili presso gli Uffici Postali, Istituti di credito e Uffici Comunali dedicati. I codici tributo da indicare sul modello F24 sono:
Tipologia immobile Cod. Tributo per il COMUNE
Abitazione principale e pertinenze 3912
Terreni 3914
Aree Edificabili 3916
Altri Fabbricati e Abitazioni date in Uso Gratuito 3918
Fabbricati Categoria D (quota 0,17%) 3930
  Cod. Tributo per lo STATO
Fabbricati Categoria D ( quota 0,76%) 3925
 
Si ricorda che l’importo di ciascun versamento deve essere arrotondato all’ euro per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 centesimi, ovvero per difetto, se inferiore o uguale a detto importo. Non si fa luogo al pagamento quando l’importo totale dell’imposta annua dovuta è inferiore ad € 6,00.
 
Dichiarazione I.M.U.
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, fatta eccezione per la dichiarazione annualità 2019 che mantiene scadenza di presentazione al 31.12.2020, utilizzando il  modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30/10/2012. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato Decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili.
 
FOCUS IMU 2020

 
- Fabbricati Collabenti (cat. F/2): la mancanza della rendita catastale non consente più di ritenere questi immobili "fabbricati". Saranno soggetti alla nuova Imu considerando come base imponibile l'area fabbricabile sottostante se lo strumento urbanistico ne prevede il recupero.
- Area di Pertinenza: per escludere l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali è ora necessario che la particella catastale del terreno coincida con quella del fabbricato. Deve essere accatastata insieme al fabbricato, deve far parte dello stesso lotto edificatorio su cui insiste il fabbricato.
- Terreno agricolo: si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
- Titolarità di più soggetti passivi: in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
- Soggetto passivo AIRE: in conseguenza dell’abrogazione dell’equiparazione dell’immobile posseduto da soggetto Aire ad abitazione principale (ex art.13, 2 co., D.L. 201/2011) tale immobile è soggetto al pagamento come altro fabbricato.
- Abitazione principale e nucleo familiare: per abitazione principale si intende l'immobile … nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Onde evitare comportamenti elusivi, si esorta di attenersi al principio dettato dalla norma.
- Immobili in Leasing: Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- Diritto di abitazione per assegnazione della casa familiare: È soggetto passivo il genitore assegnatario della casa familiare a seguito provvedimento del giudice che costituisce diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
 
Esempi di calcolo
 
Esempio: immobile adibito ad abitazione principale e possesso al 100%  per 12 mesi, non esente perché di categoria A8.
Tipo immobile Rendita catastale Coeff.  di rivalutaz. Moltipli-catore Imponibile IMU Aliquota Imposta annua Detraz. Abitaz. Dovuto
Abitazione 420,00€ 5% 160 70.560,00 0,6% 423,36 200,00 € 223,36€
Garage 50,00€ 5% 160 8.400,00 0,6% 50,40   50,40€

Imposta annua dovuta = ((rendita catastale + rendita garage)+5%)x160x0,6%) - detraz. abitaz. Princ.
Totale 273,76€

Esempio: terreni agricoli, non posseduti e condotti da IAP e Colt. Dir., con possesso al 50%  per 12 mesi.
Tipo immobile Reddito dominicale Coeff.  di rivalutaz. Moltipli-catore Imponibile IMU Quota
 
Aliquota Imposta
annua
Dovuto
annuo
Terreno A 15,76€ 25% 135 2659,50€ 50% 0,93% 24,72€ 24,72€
Terreno B 18,50€ 25% 135 3121,87€ 50% 0,93% 29,04€ 29,04€

Imposta annua dovuta = (somma dei redditi dominicali)+25%)x135x50%x0,93%)
53,76 €

Esempio: area edificabile con possesso al 100%  per 12 mesi.
Tipo immobile Valore Venale Coeff.  di rivalutaz. Moltipli-catore Imponibile IMU Quota
 
Aliquota Imposta
annua
Dovuto
Terreno A 15.000,00€     15.000,00 100% 0,93% 139,50€ 139,50€
Imposta annua dovuta = Valore venale x 100% x 0,93% 139,50€
 

 
torna all'inizio del contenuto