Comune di Santa Maria di Sala
Città Metropolitana di Venezia

Le Pubblicazioni di Matrimonio

Tutti i cittadini maggiorenni e di stato libero possono contrarre matrimonio.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni di matrimonio eseguite a cura dell’ufficiale dello stato civile, per:
  • Cittadini italiani in cui almeno uno è residente nel Comune interessato a contrarre matrimonio civile, cattolico o di altri culti ammessi dallo Stato italiano;
  • Stranieri residenti o domiciliati o non residenti, ma che contraggono il matrimonio con un cittadino italiano residente
Hanno una validità di 6 mesi. Il matrimonio puo’ essere celebrato a partire dal 4° giorno ed entro il 180° giorno successivo alla eseguita pubblicazione.
Decorso il termine della pubblicazione (8 giorni + 3 per eventuali opposizioni), per i matrimoni da celebrare con rito cattolico, l’Ufficio rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni da consegnare al Parroco; per i matrimoni di altri culti ammessi dallo Stato italiano l’Ufficio rilascerà autorizzazione per il Ministro di Culto.

La richiesta deve essere fatta da ambedue gli sposi o da persona che da essi ne ha avuto speciale incarico (procura speciale).

Modalità di richiesta per matrimonio con rito CIVILE
Modalità di richiesta per matrimonio con rito CATTOLICO
  • Consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune la richiesta di pubblicazione del Parroco.
Modalità di richiesta per matrimonio di altri culti ammessi dallo Stato italiano
  • Compilare apposito modulo per richiesta delle pubblicazioni allegando i documenti di riconoscimento in corso di validità dei futuri sposi e dei testimoni;
  • Consegnare il modulo compilato all’Ufficio Protocollo del Comune o inviare la richiesta via mail a: protocollo@comune-santamariadisala.it
  • Consegnare il provvedimento di nomina del Ministro di culto
I cittadini stranieri che non hanno la cittadinanza italiana, per potersi sposare, devono presentare anche il NULLA OSTA o il CERTIFICATO DI CAPACITA’ MATRIMONIALE che indica che non ci sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza. Puo’ essere rilasciato:
  • Dall’autorità consolare in Italia: in questo caso, per gli Stati che lo prevedono, deve essere legalizzato presso la Prefettura italiana competente;
  • Dall’autorità competente del proprio Paese: in questo caso, per gli Stati che lo prevedono, il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.
E’ necessario che ai documenti, redatti in lingua straniera, sia allegata una traduzione che sia certificata conforme al testo straniero dall’autorità consolare, o da un traduttore ufficiale.

Il CERTIFICATO DI CAPACITA’ MATRIMONIALE, in base a specifici accordi e convenzioni internazionali, può essere utilizzato in sostituzione del nulla osta; esso è rilasciato dall’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza dello Stato di origine.

Riferimenti normativi
D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici". D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.  C.c. artt. 84 e seguenti.
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