L'Autocertificazione
Ogni cittadino ha diritto di documentare dati, fatti e stati personali alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici mediante l'autocertificazione, rispondendone anche penalmente in caso di falsa dichiarazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).Tutte le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici hanno l'obbligo di accettare l'autocertificazione prodotta dal cittadino: tali soggetti, infatti, non possono richiedere o accettare certificati, in base alla legge n. 183/2011 (cd. “decertificazione”).
Le autocertificazioni sono dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione di un certificato, che possono riguardare tutte le ipotesi (stati, qualità personali e fatti) previste espressamente dall'art. 46 del DPR n. 445 del 2000:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, unito civilmente, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE PER P.A.
Dal 11.10.2020 anche i privati devono accettare le autocertificazioni, a seguito della modifica agli artt. 2 e 71 del DPR 445/2000. Essi dovranno acquisire il consenso del cittadino che ha reso la dichiarazione, per effettuare le verifiche. I cittadini hanno quindi il diritto di dichiarare i propri dati a ogni soggetto privato (es: banche, assicurazioni, notai) mediante le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà; il soggetto privato potrà chiedere, senza costi, la conferma o meno del dato all’ufficio competente (art. 71 DPR 445/2000).
MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE CON CONSENSO PER PRIVATI
Normativa
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445
- Legge 12.11.2011, n. 183
- D.P.R. 26.10.1972, n. 642
- Decreto-legge 16.07.2020, n. 76, convertito con legge 11.09.2020, n. 120