Comune di Santa Maria di Sala
Città Metropolitana di Venezia

L'Attestazione di Iscrizione Anagrafica (Attestato di Soggiorno)

Cos'è
L'attestato di soggiorno è il documento che attesta il diritto del cittadino comunitario di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi. Esso sostituisce il permesso di soggiorno o carta di soggiorno. Per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è necessario richiedere l'attestato.
 
A chi è destinato 
Agli stranieri aventi la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea o ad uno dei seguenti Stati: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Svizzera.

Per ottenere l’attestato tali cittadini devono dimostrare di possedere i requisiti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 6/2/2007 n. 30 ed in particolare di essere in una delle seguenti condizioni:
  1. lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
  2. disponibilità per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi sul territorio nazionale;
  3. iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, disponibilità per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi sul territorio nazionale;
  4. familiare (coniuge, discendente in linea retta fino a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, ascendente in linea retta a carico e quelli del coniuge) che accompagna o raggiunge un cittadino comunitario che ha diritto di soggiorno ai sensi delle lettere a), b) o c).
Come si richiede
Per ottenere il rilascio dell’attestato di soggiorno occorre essere residenti nel Comune e presentare apposita domanda corredata della documentazione prevista a seconda del requisito posseduto.

LAVORATORE COMUNITARIO DIPENDENTE (art. 7, lett. a):
  • contratto di lavoro (o lettera di assunzione) in originale
  • dichiarazione recente del datore di lavoro attestante che il dipendente è ancora assunto
  • ricevuta della comunicazione dell'avvio del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego (ricevuta telematica o ricevuta della raccomandata con ricevuta di ritorno o copia della comunicazione consegnata a mano, con timbro del Centro per l'Impiego) oppure ricevuta denuncia INPS per badanti, colf e similari.
LAVORATORE COMUNITARIO AUTONOMO (art.7, lett. a):
  • certificato di iscrizione C.C.I.A.A.
DISPONIBILITA' DI MEZZI ECONOMICI (art.7, lett. b):
  • dichiarazione relativa alla disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e/o per i propri familiari
  • assicurazione sanitaria italiana che copra tutti i rischi nel territorio italiano di durata annuale o documento equivalente quali a titolo di esempio:
  • il Pensionato può presentare il modello S1 che prevede la copertura sanitaria per sé e per i propri familiari
  • il dipendente di una ditta estera che è in Italia per lavoro può presentare il modello E106 rilasciato dal Paese di origine che prevede la copertura sanitaria per sé e per i propri familiari.
STUDENTE (art.7, lett. c):
  • certificato di iscrizione/frequenza presso un istituto pubblico o privato
  • dichiarazione relativa alla disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari con indicazione della fonte del reddito dichiarato e ogni elemento utile a consentire eventuali verifiche della dichiarazione resa
  • assicurazione sanitaria italiana per sé e per eventuali familiari che copre tutti i rischi in materia sanitaria di durata annuale o comunque uguale al corso di studi o di formazione frequentato, oppure Modello E106 rilasciato dal Paese di origine.
FAMILIARE COMUNITARIO DI UN DIPENDENTE O DI UN LAVORATORE AUTONOMO COMUNITARIO (art. 7, lett. d):
  • documentazione tradotta e legalizzata o modello plurilingue che attesti la qualità di familiare (coniuge, figlio fino ai 21 anni o discendente comunque a carico del comunitario o del coniuge, genitore a carico del comunitario o del coniuge)
  • documentazione attestante la condizione di lavoratore dipendente o autonomo come sopra indicato
  • dichiarazione attestante la vivenza a carico.
Validità documentazione rilasciata: a tempo indeterminato, purchè permangano i requisiti previsti per il rilascio dell'attestato di soggiorno
 
Spese a carico dell'utente: sia l’istanza che l’attestato sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo
 
Tempi: per la certificazione occorrono circa 30 gg.
 
FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO DELL’ATTESTATO E RILASCIO DEL DUPLICATO
In caso di furto o smarrimento o deterioramento dell’attestazione di iscrizione anagrafica, si può richiedere la copia compilando l’apposito modulo.
  • In caso di DETERIORAMENTO E SMARRIMENTO occorre compilare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (scaricabile qui); in caso di deterioramento dell’originale occorre  trasmettere anche l’attestato deteriorato; 
  • In caso di FURTO è necessaria la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza
Si precisa che il nuovo duplicato rilasciato sarà soggetto all’imposta di bollo, così come la relativa domanda, e che il duplicato potrà essere rilasciato solo dal Comune che ha proceduto alla verifica dei requisiti; nel caso in cui un cittadino abbia cambiato il Comune di residenza, questi dovrà rivolgersi al Comune che aveva provveduto al rilascio dell’attestato originario.

Normativa di riferimento
  • Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 e successive modificazioni
  • Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 19 del 6 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007
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