Comune di Santa Maria di Sala
Città Metropolitana di Venezia

La Dichiarazione di Residenza di Cittadino Extracomunitario

Il cittadino straniero extracomunitario che ha la propria dimora abituale nel Comune di Santa Maria di Sala può chiedere l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente per sé e per gli altri componenti del nucleo familiare.

La dichiarazione di residenza può essere resa sul sito www.anagrafenazionale.interno.it entrando con credenziali SPID o CIE oppure presentata (sempre completa, ossia comprensiva di tutte le cinque facciate di questo modulo) scegliendo una sola delle modalità sotto indicate:
  • per via telematica all’indirizzo mail: protocollo@comune-santamariadisala.it;
  • per raccomandata  indirizzata a: Comune di Santa Maria di Sala, Ufficio Anagrafe – Piazza XXV Aprile  n. 1 30036 Santa Maria di Sala;
  • consegnando a mano il modulo all’ufficio protocollo del Comune di Santa Maria di Sala negli orari di apertura al pubblico;
  • via fax allo 041.487379.
La modalità mail/PEC è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che la dichiarazione sia trasmessa tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;
c) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Documentazione da allegare
Alla dichiarazione anagrafica occorre obbligatoriamente allegare:
  1. copia documento d’identità del richiedente;
  2. copia documento d’identità delle altre persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente;
  3. codice fiscale.
CITTADINO IN POSSESSO DI TITOLO DI SOGGIORNO (valido o in corso di rinnovo):
  1. copia del passaporto o carta d’identità in corso di validità;
  2. copia del permesso o carta di soggiorno valido o scaduto –  se scaduto è indispensabile la ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno.
CITTADINO IN ATTESA DEL RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO:
  1. copia del passaporto;
  2. copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione;
  3. ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
  4. domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico.
CITTADINO IN ATTESA DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE:
  1. copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
  2. ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
  3. fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico.
Allegati facoltativi
Lo straniero che si iscrive per la prima volta nell’anagrafe di un comune italiano deve esibire i certificati di nascita e comprovanti lo stato civile (matrimonio, divorzio, vedovanza) relativi a se stesso e a ciascun componente della famiglia, rilasciati dalla competente autorità dello stato di provenienza su modello internazionale, o muniti di traduzione italiana ufficiale e legalizzati.

La documentazione deve essere allegata con una delle seguenti modalità:
- domanda sottoscritta in forma autografa (fatta a mano) e acquisita tramite scanner. Non sono ammesse immagini della firma applicate sul file;
- domanda sottoscritta con firma digitale.

Il formato consentito è esclusivamente .pdf con risoluzione da 200 a 300 dpi.
ATTENZIONE: vengono accettati solo documenti direttamente allegati alla mail/pec (NO UPLOAD SU GOOGLE DRIVE O SUCCEDANEI).

N.B.: La mancata compilazione dei campi obbligatori comporta il non accoglimento della domanda.

Il modulo deve essere sottoscritto da tutte le  persone maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.


Tempi di risposta 
La registrazione verrà effettuata nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione anagrafica, fermo restando la decorrenza degli effetti giuridici dalla data di presentazione.

Accertamento dei requisiti
Entro 45 giorni dalla dichiarazione avviene il  controllo dei requisiti per il cambio di residenza. Nel caso di esito negativo l’interessato riceverà apposita comunicazione ed entro 10 giorni può presentare per iscritto le proprie osservazioni.
La mancanza dei requisiti definitivamente accertata e comunicata all’interessato comporta il ripristino della  posizione anagrafica precedente e la  segnalazione all’autorità giudiziaria. Se invece entro i 45 giorni l’interessato non riceve nessuna comunicazione quanto dichiarato si considera conforme, in applicazione del principio del  silenzio- assenso.

Riferimenti normativi
Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35.


GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
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