Comune di Santa Maria di Sala
Città Metropolitana di Venezia

L'Autenticazione della Firma

L’autenticazione di firma consiste nel certificare, con efficacia erga omnes, che la firma è stata apposta in presenza di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, conferendo assoluta certezza alla formalità dell’autenticazione.

Il dipendente incaricato dal Sindaco non ha una competenza generale all’autenticazione delle sottoscrizioni, bensì la sua competenza deve essere ricavata da una speciale norma autorizzativa che individua e definisce i limiti di tale attribuzione; pertanto, i dipendenti incaricati dal Sindaco non possono eseguire autenticazioni di firma che fuoriescono dalla propria sfera di competenza.

Si evidenzia inoltre che il funzionario incaricato dal Sindaco entra nel merito del contenuto della dichiarazione per determinare la propria competenza, senza tuttavia né verificare né confermare, direttamente o indirettamente, la veridicità della dichiarazione, della quale si assume ogni responsabilità esclusivamente il sottoscrittore.

La sottoscrizione dell’atto da parte del cittadino va eseguita necessariamente davanti all’autenticatore: non è pertanto consentito presentare un documento sul quale sia già stata apposta la firma, anche se il documento viene presentato dallo stesso sottoscrittore.

Atti per i quali non è possibile autenticare la sottoscrizione dinanzi al funzionario incaricato dal Sindaco:
  • Manifestazioni di volontà;
  • Dichiarazioni con le quali un soggetto si impegna a porre in essere un determinato comportamento o a eseguire una determinata obbligazione;
  • Dichiarazioni con le quali un soggetto rinuncia a una determinata prestazione o a un determinato beneficio;
  • Atti unilaterali, ovvero atti giuridici che producono la costituzione, la regolazione o l’estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale per effetto della sola dichiarazione unilaterale dell’autore dell’atto;
  • Procure.
Le autenticazioni di firma più comuni sono le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in particolar modo le dichiarazioni sostitutive richieste dagli istituti bancari agli eredi per la successione nei conti correnti intestati al defunto.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere usata per dichiarare stati, fatti e qualità personali di cui il cittadino è a conoscenza. Trattasi di uno stato, fatto, qualità o evento necessariamente già accaduto, non necessariamente relativo al sottoscrittore stesso.

Per le dichiarazioni per successione da presentare in Posta o in banca, qualora l’istituto stesso non abbia già provveduto a consegnare al cittadino il proprio modulo da compilare, l’interessato può scaricare e compilare questi moduli standard: modulo per la banca e modulo per le Poste.

Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per la riscossione di benefici economici maturati e non riscossi: in questo caso va effettuata sul modello già in possesso.

Altre dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà generiche possono essere redatte utilizzando questo modulo.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono soggette all’imposta di bollo di €16, e per l’autenticazione della firma occorre prendere appuntamento con l’Ufficio anagrafe tramite portale MyCalendar.
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