Comune di Santa Maria di Sala
Città Metropolitana di Venezia

L'Indicazione del Nome ex art. 36 del D.P.R. 396/2000

L'art. 36 del D.P.R. 396/2000 è la nuova modalità amministrativa per risolvere problemi relativi al nome. Riguarda i prenomi plurimi o composti.

Se ad un soggetto è stato attribuito alla nascita (prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 396/2000) un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita, l'esatta indicazione del nome con cui, in conformità alla propria volontà o all'uso fattone, egli metterà in evidenzia quale nome o più elementi onomastici egli vorrà che vengano riportati in tutti i certificati di Stato Civile e anagrafici.

La variazione al prenome non può riguardare l'introduzione di un nome diverso od ulteriore a quelli già indicati, ma riguarda soltanto la sequenza ordinale, secondo quanto risulta dall'atto di nascita.

La procedura inizia con l'istanza della parte interessata o da chi esercita la potestà ed è ammissibile per una sola volta.

L'articolo 36 può essere esercitato solo per l'ordine cronologico degli elementi, quindi l'istante può chiedere che vengano eliminati tutti o in parte i nomi successivi al primo (se ad esempio, Francesco Antonio Giuseppe desidera che nella propria certificazione venga evidenziato solo il primo nome, Francesco, l'Ufficiale dello Stato Civile, dietro istanza/dichiarazione dell'interessato, provvederà ad annotare la variazione a margine dell'atto di nascita, eliminando così i nomi successivi al primo; se invece volesse solo invertire i nomi - per esempio: Antonio Francesco Giuseppe o Giuseppe Antonio Francesco o Giuseppe Francesco Antonio - può invocare soltanto la normale procedura del cambiamento del nome - art. 89 e seguenti del Regolamento - con decreto prefettizio).

L’Ufficiale di Stato Civile al quale è inoltrata l’istanza secondo l’articolo 36, verificata la documentazione e le motivazioni, provvede:
  • all’annotazione nell’atto di nascita e comunica quanto dovuto al Comune di residenza per le successive variazioni anagrafiche;
  • alle altre comunicazioni di sua competenza ai sensi della vigente normativa ( variazione nome nell’atto di matrimonio del richiedente, negli atti di nascita dei figli, ecc.).
Tale procedimento non si applica ai cittadini non italiani.

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SCELTA DEL NOME


Normativa
  • Art. 36 del D.P.R. n. 396/2000
  • Circolari Ministero dell’Interno
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