Comune di Santa Maria di Sala
Città Metropolitana di Venezia

Il Matrimonio di Cittadino Italiano Residente all'Estero

I nubendi italiani residenti all'estero debbono richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel cui schedario consolare risultano iscritti. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano indicato dagli interessati (art. 109 del codice civile).

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE 

I nubendi devono presentarsi di persona presso l'Ufficio consolare muniti di un documento di identità in corso di validità al fine di rendere le dichiarazioni di cui all'art. 51, comma 1, del DPR 396/2000 (richiesta di pubblicazione).

Nell'ipotesi in cui i nubendi siano impossibilitati a presentarsi di persona a richiedere la pubblicazione, essi  possono incaricare una terza persona a mezzo di procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei loro documenti di identità in corso di validità.

Lo sposo cittadino straniero deve presentare obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio ex art.116 Codice civile debitamente legalizzato e tradotto in italiano o il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui è cittadino al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.

Nel caso in cui il nubendo sia un cittadino di uno Stato non appartenente alla UE e non residente in Italia, oltre al nulla osta, dovrà essere presentata anche la restante documentazione comprovante i requisiti richiesti dall'art.51, trattandosi di atti formati all'estero non registrati in Italia o presso un'autorità consolare italiana.

Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e che rilasciano il "certificato di capacità matrimoniale" sono  i seguenti: Austria, Belgio, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.

Per gli altri  Stati si parla di nulla-osta.

Parimenti i nubendi, nelle ipotesi previste dall'art 52 DPR 396/2000, possono presentare copia del provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal tribunale in presenza di un impedimento al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.
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