Comune di Santa Maria di Sala
Città Metropolitana di Venezia

Separazione o Divorzio Consensuale davanti all'Ufficiale di Stato Civile

I coniugi possono dichiarare l'accordo di separazione personale, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio direttamente all'ufficiale dello stato civile.

La procedura non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
L’accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l’assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile).
L’ assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un interprete.

In seguito all’entrata in vigore della Legge n. 55 del 06/5/2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
 
Documenti necessari:
  • Documenti di riconoscimento in corso di validità
  • Dichiarazione sostitutiva
  • Pagamento PagoPA di €16 (l'avviso di pagamento viene consegnato direttamente dall'Ufficiale di Stato Civile in occasione dell'appuntamento)
Procedimento
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio (luogo in cui è stato celebrato) o il Comune di residenza di almeno uno dei coniugi.
Occorre prenotare un appuntamento tramite portale MyCalendar; il giorno concordato, l’Ufficiale di stato civile riceve da ciascuna parte la dichiarazione sostitutiva (da compilare prima di recarsi all'appuntamento), sulla base della quale, una volta che l'Ufficiale di Stato Civile è entrato in possesso della documentazione necessaria all'istruttoria, redige l’accordo che deve essere sottoscritto da tutti i comparenti. Successivamente, sarà concordato un altro appuntamento con i due coniugi per confermare l'accordo, non prima di trenta giorni: ciò al fine di favorire un’ulteriore riflessione sulla decisione di separarsi o di divorziare. Si precisa che la mancata comparizione a quest'ultimo appuntamento equivale a mancata conferma dell’accordo.

La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.


Normativa di riferimento
Art. 12 della Legge n. 162/2014
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, ordinamento dello stato civile; Legge n. 55 del 06/5/2015.
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