Comune di Santa Maria di Sala
Città Metropolitana di Venezia

Certificati ed Estratti di Nascita con Indicazione di Maternità e Paternità

L'art. 1 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064 dispone che negli estratti e nei certificati di stato civile sia omessa l'indicazione della paternità e della maternità.
L'art. 3 del d.P.R. 2 maggio 1957, n. 432 consente il rilascio dei suddetti documenti con
 l'indicazione della paternità e della maternità quando è necessario per l'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione; il rilascio è consentito esclusivamente su istanza dell'interessato o, nel caso di minore, su istanza dei genitori, mentre il rilascio a un soggetto terzo è consentito purché questi comprovi un interesse personale e concreto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante e tale interesse sia funzionale all'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.
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