Comune di Santa Maria di Sala
Città Metropolitana di Venezia

La Dichiarazione di Residenza di Cittadino Italiano

Per trasferimento di residenza si intende il trasferimento della dimora abituale dell'individuo ed eventualmente dell'intera famiglia nell'ambito del territorio del Comune di Santa Maria di Sala, con provenienza da un altro Comune italiano, dall'estero oppure cancellato in precedenza per irreperibilità.

Come si richiede:
1) Il trasferimento di residenza può essere reso direttamente online sul sito www.anagrafenazionale.interno.it entrando con credenziali SPID o CIE

OPPURE

2) Il trasferimento di residenza si richiede mediante la compilazione del modulo conforme a quello predisposto dal Ministero dell’Interno (per scaricarlo cliccare qui), che potrà essere inoltrato al Comune di Santa Maria di Sala scegliendo una delle seguenti modalità:
  • per via telematica all’indirizzo mail: protocollo@comune-santamariadisala.it;
  • per raccomandata  indirizzata a: Comune di Santa Maria di Sala, Ufficio Anagrafe – Piazza XXV Aprile  n. 1 30036 Santa Maria di Sala;
  • consegnando a mano il modulo all’ufficio protocollo del Comune di Santa Maria di Sala negli orari di apertura al pubblico;
  • via fax allo 041.487379.
La documentazione deve essere allegata con una delle seguenti modalità:
  • domanda sottoscritta in forma autografa (fatta a mano) e acquisita tramite scanner. Non sono ammesse immagini della firma applicate sul file;
  • domanda sottoscritta con firma digitale.
Il formato consentito è esclusivamente .pdf con risoluzione da 200 a 300 dpi.
ATTENZIONE: vengono accettati solo documenti direttamente allegati alla mail/pec (NO UPLOAD SU GOOGLE DRIVE O SUCCEDANEI).

Il modulo di dichiarazione di residenza deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare che chiede l’iscrizione anagrafica e deve essere accompagnato da una copia fotostatica o scansionata del documento del richiedente e di tutte le persone che trasferiscono la residenza insieme al dichiarante.
N.B. La mancata compilazione dei campi obbligatori comporta il non accoglimento della domanda.

Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela.
In caso di trasferimento di residenza di un minore insieme ad uno solo dei genitori, l’altro genitore dovrà essere informato del trasferimento. A tal fine si richiede di allegare al modulo di residenza anche la dichiarazione di assenso del genitore che non si trasferisce insieme al minore (per scaricare il modulo di assenso cliccare qui).

In caso di incompleta compilazione, mancata sottoscrizione o mancanza delle copie dei documenti di riconoscimento la dichiarazione di residenza verrà considerata irricevibile.

Chi richiede l’iscrizione anagrafica in un alloggio in cui risultano già residenti altre persone, dovrà indicare nell’apposito spazio del modulo di residenza la sussistenza o meno di vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione o tutela o legami affettivi.
ATTENZIONE: nei "legami affettivi" si comprende anche il semplice legame di amicizia.

TITOLO DI OCCUPAZIONE DELL’ALLOGGIO
Il richiedente l’iscrizione anagrafica deve obbligatoriamente compilare la quarta facciata del modulo indicando il titolo di occupazione dell’alloggio. Al fine di facilitare gli accertamenti e l’esito positivo del procedimento si consiglia di allegare al modulo copia di tale titolo (es. certificato di avvenuta stipula notarile, contratto di locazione, contratto di comodato uso gratuito dell’immobile, ecc).

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ACCERTAMENTO REQUISITI
A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione medesima.

Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza, stato di famiglia e le altre certificazioni relative a dati già in possesso dell’Ufficio.
L’Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.
A tal fine il dichiarante può indicare nel modulo di residenza, nell’ultima pagina alla voce recapiti, un orario preferibile di reperibilità. Tali indicazioni potranno essere presa in considerazione per agevolare il lavoro del messo accertatore ma non possono essere considerati vincolanti ai fini dello svolgimento dell’istruttoria della pratica.

Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, non vengano comunicati all’interessato eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, l'iscrizione si intenderà confermata.

Nel caso in cui invece gli accertamenti diano esito negativo, l’Ufficiale d’Anagrafe invierà all’interessato apposita motivata comunicazione art. 10 bis della legge n. 241/1990 ed entro dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione l’interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
Qualora gli accertamenti, tenuto conto anche delle eventuali controdeduzioni dell’interessato, continuino ad avere esito negativo, l’ufficiale d’anagrafe adotterà un provvedimento di ripristino della posizione anagrafica precedente (annullamento dell’iscrizione) con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.
Tale provvedimento verrà comunicato all’interessato ed all’autorità di pubblica sicurezza.

Normativa: 
L. 24.12.1954 n. 1228; d.P.R. 30.05.1989 n. 223; D.L. 28.03.2014 n. 47.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

 
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