Comune di Santa Maria di Sala
Città Metropolitana di Venezia

L'Attestato di Soggiorno Permanente

I cittadini dell’Unione Europea che hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale hanno diritto al soggiorno permanente, non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13 del D.lgs n. 30/2007.

Il cittadino comunitario dovrà dimostrare di aver posseduto i requisiti di iscrizione per 5 anni continuativi (non necessariamente gli ultimi 5). La richiesta può essere presentata per se stessi e per i figli minori (tramite questo modulo). Se il genitore è in possesso di attestato permanente o ne ha i requisiti, il figlio minore ne ha diritto automaticamente anche se non ha i 5 anni di regolare soggiorno.

Il rilascio dell'attestato di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione Europea è subordinato alla valutazione della regolarità della documentazione presentata, ovvero:
  • documento di identità
  • autocertificazione relativa alla residenza in Italia per 5 anni;
  • documentazione che dimostri la regolarità del soggiorno per 5 anni continuativi; in sostanza il possesso degli stessi requisiti previsti per la richiesta di iscrizione anagrafica, ma con continuità temporale per 5 anni. Nello specifico:
    • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di lavoratore come ad esempio: estratto contributivo INPS, dichiarazione dei redditi o CUD relativi ai 5 anni (possono essere prese in considerazione anche periodi di disoccupazione purchè il lavorate abbia mantenuto il diritto al soggiorno come specificato nell'art. 7 comma 3 Dlgs 30/2007)**
    • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di familiare di un lavoratore, ovvero documentazione attestante il legame di parentela (se proveniente dall'estero in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei documenti esteri), la documentazione che attesti la condizione di lavoratore del familiare e la dichiarazione di vivenza a carico (tramite questo modulo) firmata dal familiare lavoratore che attesti la condizione di familiare a carico del richiedente.
    • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di legalità del soggiorno pur non essendo stato un lavoratore o un familiare di un lavoratore in quanto in possesso delle risorse economiche  e dell'assicurazione sanitaria.
NB: il diritto al soggiorno permanente si perfeziona anche quando il richiedente ha maturato in parte requisiti propri e in parte requisiti a carico del familiare.

** Art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 30/2007
Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività  lavorativa  per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto  presso il Centro per l'impiego ovvero  ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno; segue  un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione  involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che  esista un collegamento tra l'attività  professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Il diritto di soggiorno permanente matura prima dei 5 anni se:
  1. il lavoratore subordinato o autonomo cessa l’attività quando ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia;
  2. il lavoratore subordinato è posto in condizione di prepensionamento, purchè abbia svolto in Italia la propria attività almeno negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato continuativamente per almeno 3 anni;
  3. il lavoratore che ha risieduto continuativamente in Italia per oltre 2 anni, cessa l’attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente (se l’incapacità dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui ha diritto ad una prestazione a carico dello Stato, si prescinde dalla residenza continuativa di 2 anni);
  4. il lavoratore, dopo 3 anni di soggiorno continuativo e di attività in Italia, esercita un’attività lavorativa in un altro Stato dell’UE, pur continuando a risiedere in Italia, permanendo le condizioni per l’iscrizione anagrafica.
  5. In caso di morte del lavoratore mentre era ancora in attività, ma prima di avere acquisito il diritto al soggiorni permanente, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore deceduto, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente nei seguenti casi:
  • Il lavoratore alla data del decesso abbia soggiornato in via continuativa in Italia per 2 anni;
  • Il decesso sia avvenuto in seguito ad infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
  • Il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore deceduto.
Il diritto di soggiorno permanente maturato anticipatamente nei casi dal n.1 al n.4 è esteso al familiare che soggiorna in Italia con il lavoratore.

MODALITA' E TEMPI DI RILASCIO
Il cittadino in possesso di tutta la documentazione richiesta può presentarla direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico.
I documenti devono essere presentati in originale e fotocopia (le copie vengono trattenute dall'Ufficio mentre gli originali vengono restituiti all'interessato).
I tempi di rilascio dell'attestazione sono di 30 giorni.

COSTI
L'istanza di rilascio e l'attestato di soggiorno permanente sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo.


FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO DELL’ATTESTATO E RILASCIO DEL DUPLICATO
In caso di furto o smarrimento o deterioramento dell’attestazione di iscrizione anagrafica, si può richiedere la copia compilando l’apposito modulo.
  • In caso di DETERIORAMENTO E SMARRIMENTO occorre compilare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (scaricabile qui); in caso di deterioramento dell’originale occorre  trasmettere anche l’attestato deteriorato; 
  • In caso di FURTO è necessaria la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza
Si precisa che il nuovo duplicato rilasciato sarà soggetto all’imposta di bollo, così come la relativa domanda, e che il duplicato potrà essere rilasciato solo dal Comune che ha proceduto alla verifica dei requisiti; nel caso in cui un cittadino abbia cambiato il Comune di residenza, questi dovrà rivolgersi al Comune che aveva provveduto al rilascio dell’attestato originario.

Normativa di riferimento:
  • Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 e successive modificazioni  
  • Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 19 del 6 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007
  • Sentenza 21 dicembre 2011, n. C-424 della Corte di Giustizia Europea
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