Comune di Santa Maria di Sala
Città Metropolitana di Venezia

La Convivenza di Fatto

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n.76 riguardante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Le convivenze di fatto, possono riguardare tanto le coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali.

Definizione delle convivenze di fatto
Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni:
  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
Come dichiarare una convivenza di fatto
I presupposti per la convivenza di fatto sono la coabitazione e la costituzione di famiglia anagrafica.
Gli interessati devono presentare all’ufficio anagrafe del Comune di residenza un’apposita dichiarazione congiunta di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e materiale, unitamente alle copie dei documenti di identità.

I richiedenti di nazionalità straniera, il cui stato civile non risulti definito nel sistema anagrafico della popolazione residente, dovranno consegnare la dichiarazione e un'attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero. L'attestazione, per essere accettata, dovrà essere legalizzata in Prefettura. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.

La dichiarazione può essere consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune oppure inoltrata agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del Comune per raccomandata, per fax o per via telematica.
Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a)    che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o PEC;
b)    che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione;
c)    che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti di identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o PEC.

Tempi di chiusura del procedimento
Due giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici.
45 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti.

Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
• hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
• in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
• ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
• diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
• successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
• inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
• diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46);
• ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
• in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

In caso si voglia cessare la convivenza di fatto, compilare e inviare questo modulo.

Normativa
Legge 20 maggio 2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", entrata in vigore il 5 giugno 2016
Circolare n. 7 dell'1.06.2016 del Ministero dell’Interno
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